L'ASSEGNAZIONE DEI SEGGI AL PRIMO TURNO E AL BALLOTTAGGIO
Dopo il risultato del primo turno che ha visto le liste di centro-destra raggiungere il 52%, Marello e la sinistra hanno orchestrato una colossale mistificazione per dare ai loro sostenitori l'illusione di una possibile vittoria con una larga maggioranza consigliare e nascondere agli elettori una lampante verità: se Marello diventasse sindaco sarebbe un sindaco senza maggioranza e la città, cosa mai avvenuta, resterebbe senza guida.
Infatti i seggi dei consiglieri eletti sono già stati designati al primo turno: la coalizione di centro-destra che sostiene Castellengo ne ha conseguiti 11 e questi possono aumentare e mai diminuire; le liste di Marello ne hanno conseguiti 8 che possono diventare 9 con la giunta del consigliere Cervella.
11 consiglieri sono la maggioranza del consiglio comunale.
Invitiamo tutti a leggere direttamente:
L'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che è assolutamente chiaro!
Per abbondanza comunque invitiamo a considerare che:
A) Il Ministero dell'interno con parere espresso rispetto allo specifico quesito proposto, ha dichiarato in data 11/06/09:
Con riferimento all'argomento che forma oggetto del fax in data di ieri, si fa presente che, in base alla normativa contenuta negli articoli 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi all'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, durante lo scrutinio, i voti ai candidati sindaci e quelli alle liste dei candidati consiglieri vengono conteggiati in modo distinto, utilizzando separate tabelle di scrutinio (un tipo di tabelle per i candidati sindaci e un altro per le liste) e riportando i risultati in appositi, distinti prospetti del verbale, i quali dedicati, rispettivamente, ai voti ottenuti da ciascun candidato sindaco e da ogni lista di candidati al consiglio.
In relazione alla previsione del citato art. 73, comma 10, considerando che il numero dei voti conseguiti da ciascun candidato sindaco forma oggetto di una rappresentazione numerica distinta da quella relativa ai voti attribuiti a ciascuna lista, si esprime l'avviso che le espressioni "50 per cento dei voti validi" e "40 per cento dei voti validi", contenute nel predetto comma, fanno riferimento esclusivamente ai voti conseguiti dalle liste o dai gruppi di liste di candidati consiglieri collegate con ciascun candidato sindaco.
B) E tra le sentenze quella del Tar di Brescia emessa in data 13/07/01 che rifacendosi a ripetute sentenze della corte costituzionale afferma:
Invitiamo inoltre a considerare come in importanti comuni amministrati dalla sinistra, dove a parti invertire rispetto ad alba sono state le liste di sinistre ad aver superato il 50% dei voti i seggi sono stati attribuiti in base ai risultati delle liste.
Vedere Bologna e Terni!
Dunque un po' di coerenza!
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